(massima n. 1)
In tema di prova dichiarativa, la norma di cui all'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 obbliga il pubblico ministero a rinnovare secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197 bis c.p.p. l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie ai fini della loro utilizzabilitą probatoria, di guisa che si configura irrilevante, sempre che il procedimento penda nella fase delle indagini stesse, la circostanza che siano gią scaduti i termini di durata delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili ai fini della applicazione di una misura coercitiva le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, rinnovate dal pubblico ministero, secondo la disciplina transitoria, nella fase delle indagini preliminari nonostante la scadenza del termine massimo fissato per queste ultime).