(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, successivo all'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, sul c.d. giusto processo, sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dai coimputati, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero e gią poste a fondamento della responsabilitą dell'imputato nel giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, dovendo escludersi l'applicazione della nuova disciplina ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, della legge n. 63/2001 (nel caso di specie, la Corte ha escluso che il giudice, al fine di utilizzare le dichiarazioni acquisite nel precedente giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, fosse tenuto a disporre per la prima volta il dibattimento per procedere all'esame dei coimputati secondo la nuova disciplina di cui agli artt. 64 e 197 bis c.p.p.).