(massima n. 1)
Qualora, nel corso del processo, siano state assunte, secondo le modalitą previste dalla normativa all'epoca vigente, le dichiarazioni di soggetti da considerarsi come imputati in procedimento connesso, la sopravvenuta entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63, introduttiva, con l'art. 6, dell'art. 197 bis c.p.p., il quale prevede la possibilitą che i soggetti suindicati vengano sentiti come testimoni, non implica che debba provvedersi ad una loro nuova audizione in tale veste, rimanendo valide le dichiarazioni da essi gią rese in precedenza nelle forme allora prescritte.