(massima n. 1)
Se è vero che le norme generali degli artt. 213, 217 c.p.p. prevedono una forma vincolata per la ricognizione, nel senso di un suo caratteristico allestimento formale con conseguente nullità per l'inosservanza di tali formalità, ciò non significa affatto, tuttavia, che nel dibattimento la ricognizione sia possibile solo ed esclusivamente nella suddetta forma vincolata, sicché deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Infatti, anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni.