(massima n. 1)
La identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti c.p.p., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 ss. c.p.p., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento.