(massima n. 1)
L'art. 197 c.p.p., che disciplina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone ha natura di norma eccezionale finché il suo contenuto pone specifiche eccezioni al dovere generale di rendere testimonianza, fissato dalla legge, e reso, vieppiù, imperativo dalla previsione della sanzione penale (art. 372 c.p.) e, pertanto, la sua interpretazione deve essere strettamente legata al significato del suo contenuto letterale e non consente esclusioni che si pongano eventualmente in contrasto con tale significato. Devesi, quindi, fondatamente dedurre che il legislatore ha inteso limitare l'incompatibilità soltanto nei confronti di chi ha realmente e formalmente assunta la posizione di imputato, con estensione di qualunque diversa posizione processuale, donde l'impossibilità giuridica di estendere il disposto legislativo all'indagato e la conseguenza che la norma dell'art. 61, comma secondo, c.p.p., non è riferibile anche a tale disposizione. (Fattispecie di utilizzazione, ritenuta legittima dalla Corte, di dichiarazioni rese da minore non imputabile in diverso procedimento, nei cui confronti era stato emesso decreto di archiviazione)