(massima n. 1)
In tema di decorrenza dei nuovi termini di durata della custodia cautelare ex art. 303, secondo comma, c.p.p., nei casi di regressione del procedimento per dichiarazione di nullità a norma dell'art. 185, terzo comma, stesso codice, non sussiste la distinzione tra nullità dell'atto ex se e nullità conseguenziale alla nullità di atto presupposto né in ordine agli effetti, quella tra vizi più gravi attinente alla costituzione del rapporto processuale e altri vizi meno gravi. Una volta dichiarata la nullità i suoi effetti sono sempre quelli stabiliti nell'art. 185, con la conseguente applicabilità dell'art. 303, secondo comma, c.p.p.