(massima n. 1)
In tema di decorrenza dei nuovi termini di durata della custodia cautelare ex art. 303, secondo comma, c.p.p., nei casi di regressione del procedimento per dichiarazione di nullitą a norma dell'art. 185, terzo comma, stesso codice, non sussiste la distinzione tra nullitą dell'atto ex se e nullitą conseguenziale alla nullitą di atto presupposto né in ordine agli effetti, quella tra vizi pił gravi attinente alla costituzione del rapporto processuale e altri vizi meno gravi. Una volta dichiarata la nullitą i suoi effetti sono sempre quelli stabiliti nell'art. 185, con la conseguente applicabilitą dell'art. 303, secondo comma, c.p.p.