(massima n. 2)
In tema di rinnovazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, la ritenuta «necessitą» di procedere alla rinnovazione dell'atto nullo (art. 185, comma 2, c.p.p.) e la ritenuta «indispensabilitą» dei risultati delle intercettazioni acquisite in procedimento diverso (art. 270 c.p.p.), costituiscono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimitą, se non nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.