(massima n. 1)
Il decreto di sequestro, quando contiene l'informazione di garanzia per non essere stato preceduto da quest'ultima, deve assicurare all'indagato la conoscenza di tutti gli elementi elencati dall'art. 369 c.p.p., tra i quali la data del commesso reato e ciō al fine di garantire l'espletamento di una completa e fattiva difesa. L'eventuale nullitā dell'informazione di garanzia non determina l'invaliditā del successivo sequestro, essendo i due provvedimenti del tutto autonomi e non intercorrendo tra gli stessi quel rapporto di connessione e dipendenza causale, logico-giuridica in forza del quale la nullitā di un atto si trasmette ai consecutivi ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p.