(massima n. 1)
La regola fissata dall'art. 185, comma 1, c.p.p., secondo cui la nullitą di un atto rende invalidi gli atti successivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilitą; quest'ultima sanzione processuale, infatti, rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie ancorché collegate a quelle inutilizzabili, rispondendo alla ratio legislativa del vitiatur sed non vitiat.