(massima n. 1)
In base alla norma dell'art. 185, comma terzo, c.p.p. la nullitā di un atto ha efficacia retroattiva e, ove accertata dal giudice, l'atto stesso si considera come mai venuto ad esistenza. Non č pertanto ipotizzabile una violazione del principio di cui all'art. 649 c.p.p. nel caso in cui il giudice emetta un valido provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., quando in precedenza era stato emesso dallo stesso giudice identico atto affetto da nullitā, poi rimossa con il secondo provvedimento, se tale nullitā sia stata accertata e dichiarata da parte dell'autoritā giudiziaria. (Nella specie, il provvedimento di sequestro affetto da nullitā era stato emesso il giorno 3 settembre 1997, ed era stato seguito da altro provvedimento valido in data 19 settembre 1997. Il tribunale del riesame aveva dichiarato la nullitā del primo atto in data 29 settembre 1997).