(massima n. 1)
Il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi, del giudizio abbreviato incardinatosi su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza, ai fini dell'art. 185 cod. pen., tra i decreti da cui promanano i relativi riti e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validitą delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo.