(massima n. 1)
La comparizione dell'imputato in udienza sana le eventuali nullità del decreto di citazione, a condizione che sia stato conseguito lo scopo sostanziale dell'atto, cioè la conoscenza da parte dell'imputato (e del suo difensore) del capo di imputazione e del procedimento per il quale si viene citati. Pertanto in presenza di un mero ordine di traduzione — senza che questo sia assistito da una rituale citazione in giudizio — non può operare la sanatoria derivante dalla comparizione dell'imputato all'udienza, in quanto tale sanatoria è consentita (così come avveniva anche sotto l'impero del previgente codice di rito) in caso di nullità del decreto di citazione, ma non nell'ipotesi di sostanziale mancanza del decreto stesso. Né l'eventuale definizione del procedimento mediante «patteggiamento» dimostra in alcun modo l'acquiescenza dell'imputato e la sua rinuncia a far valere la nullità da lui stesso eccepita in limite litis.