(massima n. 1)
L'inosservanza del termine per comparire integra una nullitą di ordine generale a norma dell'art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., concernendo l'intervento dell'imputato. Tale nullitą, non rientrando tra quelle insanabili di cui all'art. 179, comma 1, c.p.p., in quanto non derivante dall'omessa citazione dell'imputato, deve essere rilevata tempestivamente nei termini fissati e si sana con la rinuncia a comparire della parte interessata, secondo il disposto dell'art. 184 c.p.p.