(massima n. 4)
Poiché, per l'inscindibile rapporto esistente tra nastri registrati e trascrizione di essi, la registrazione delle intercettazioni attuate, seguita da trascrizione, acquisita al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 268, comma settimo, ultima parte c.p.p., rientra tra le prove legittimamente acquisite nel dibattimento che, a norma dell'art. 526 c.p.p. possono essere utilizzate ai fini della decisione e poiché la mancata previsione dell'inserimento nel detto fascicolo dei nastri di registrazione che restano per altro a disposizione delle parti le quali hanno facoltà di ascoltarli e di farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, deriva solo dalla natura degli oggetti non fascicolabili, non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle bobine che della trascrizione attuata costituiscono il presupposto e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento. Ed infatti, l'ascolto di questi in sede dibattimentale è configurabile come semplice modalità operativa istruttoria che è di esclusiva competenza del giudice valutare discrezionalmente.