(massima n. 1)
Sulla revoca dell'indulto condizionato l'art. 674 c.p.p. nulla dispone in relazione al tipo di procedimento che deve essere adottato dal giudice dell'esecuzione competente a provvedere in tutti quei casi in cui la revoca stessa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; tuttavia, poiché la decisione è assunta su richiesta del pubblico ministero non avendo il giudice il potere di provvedere d'ufficio, è inevitabile l'integrazione del contraddittorio con la parte interessata. Deve quindi ritenersi necessario il procedimento di esecuzione, l'omissione delle cui formalità (ed in particolare dell'avviso al condannato e della presenza del difensore) è causa di nullità assuluta.