(massima n. 1)
L'inosservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell'imputato stabilito dall'art. 601 c.p.p. e preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale comporta una nullitą non «assoluta» ed insanabile (artt. 178, lettera c e 179, n. 1, ultima parte, c.p.p., concernenti l'omessa ma non la tardiva citazione dell'imputato) bensģ «relativa» e sanabile, ex art. 181 c.p.p. Detta nullitą deve considerarsi sanata, ai sensi dell'art. 183, lettera a), c.p.p., quando non sia stata eccepita dall'imputato o dal suo difensore in quel giudizio.