(massima n. 1)
Qualora l'imputato non sia comparso nel giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato perché latitante e la sentenza sia stata impugnata dal suo difensore di fiducia, presente in udienza senza eccepire la nullità della stessa per mancata notifica al prevenuto ai sensi degli artt. 442, comma 3, e 165, comma 1, c.p.p., la nullità detta non può essere dedotta in quanto sanata ex art. 183, lettera b), c.p.p. Ed infatti, la proposizione dell'appello a mezzo del difensore per motivi attinenti al merito della decisione dimostra non solo che l'imputato ha avuto conoscenza dell'atto ma che ha esercitato rispetto ad esso il diritto di difesa sicché non è più configurabile il danno che poteva derivare dall'omessa comunicazione della sentenza.