(massima n. 1)
Qualora, sulla prospettata eccezione di nullità concernente il mancato avviso ad uno dei difensori, il tribunale del riesame abbia ordinato procedersi all'udienza camerale tenendo conto di erronee informazioni secondo le quali il difensore medesimo sarebbe risultato, contrariamente al vero, essere stato tempestivamente notiziato, la nullità che consegue all'omissione dell'avviso non può dirsi sanata e la relativa eccezione è legittimamente proponibile in sede di ricorso per cassazione.