(massima n. 1)
In tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, la mancata presentazione da parte dell'imputato dell'eccezione relativa all'omesso avviso dovuto al suo difensore di fiducia non produce l'effetto di sanare la nullitą ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., per la presenza della parte all'assunzione dell'atto, in quanto la previsione della necessitą della difesa tecnica porta a dover escludere che l'imputato abbia le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare le conseguenze di tale omissione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sanata la nullitą dell'interrogatorio di garanzia nonostante l'imputato fosse assistito dal difensore d'ufficio).