(massima n. 1)
L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullitą assoluta (che si determina ai sensi degli artt. 178 lett. c ) e 179 n. 1 ultima parte c.p.p. in caso di omessa citazione dell'imputato ), bensģ una nullitą relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 c.p.p. (Nella specie, la relativa eccezione era stata sollevata solo con l'atto di appello, mentre avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell'art. 491 c.p.p. nel giudizio di primo grado ).