(massima n. 1)
La nomina, ai sensi del comma 3 dell'art. 419 c.c., del curatore provvisorio all'inabilitando anticipa cautelarmente gli effetti della pronuncia definitiva e priva, quindi, l'inabilitando della capacità di stare in giudizio senza l'assistenza del curatore, tranne che per gli atti del procedimento di inabilitazione, nel quale, in virtù della specifica disposizione dell'art. 716 c.p.c., l'inabilitando può stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento anche quando sia stato nominato il curatore provvisorio.