(massima n. 1)
Per il combinato disposto degli artt. 180 e 182 comma 2, c.p.p., il limite della deducibilitą di una nullitą prevista dall'art. 178 stesso codice, nell'ipotesi di assistenza della parte al compimento di un atto, non incide sulla rilevabilitą d'ufficio della stessa sino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ove la nullitą si sia verificata nella fase delle indagini preliminari.