(massima n. 1)
La violazione dell'art. 500 c.p.p. ed in particolare il non consentire al difensore dell'imputato di procedere alle contestazioni nell'esame testimoniale, realizza ipotesi di nullità di ordine generale sotto il profilo dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in quanto comporta certamente lesione del diritto di difesa nell'ambito della procedura predisposta all'accertamento dei fatti. Tale nullità peraltro, in quanto non rientrante tra le ipotesi di cui al successivo art. 179 c.p.p., deve ritenersi a regime intermedio e pertanto sanabile per effetto della mancata eccezione ad opera della parte che vi assiste immediatamente dopo il compimento dell'atto. Sotto codesto profilo non è sufficiente dunque che la difesa chieda di procedere alla contestazione, ma è necessario che la stessa, nell'ipotesi in cui la contestazione venga negata, rilevi, in quanto presente, la nullità; in mancanza di siffatta tempestiva eccezione, la deduzione effettuata nei motivi di appello non può valere a causa dell'intervenuta sanatoria e decadenza.