(massima n. 1)
Nel caso di omessa citazione della parte civile, sussiste una nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c) c.p.p., in quanto si tratta di disposizione concernente l'intervento delle altre parti. Essa è a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giacché attiene ai presupposti della vocatio in iudicium. Verificandosi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, formalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma dell'art. 180 c.p.p., deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza del grado successivo.