(massima n. 2)
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica l'eventuale esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero mediante citazione diretta quando trattisi di reato per il quale č prevista l'udienza preliminare non dā luogo a nullitā assoluta ed insanabile, ma soltanto a nullitā a regime Ģintermedioģ da rilevarsi, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti.