(massima n. 1)
In tema di nullitą a regime c.d. «intermedio», una volta verificatasi la decadenza prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.p., rimane preclusa anche la possibilitą di rilevazione d'ufficio da parte del giudice, entro il termine di cui all'art. 180 c.p.p.. (Nella specie trattavasi di nullitą afferente il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., era stato disposto il differimento dei colloqui tra l'imputato e il suo difensore).