(massima n. 1)
La nullità della sentenza per mancata correlazione tra imputazione e fatto accertato dal giudice non rientra tra quelle assolute e insanabili ma, attenendo all'esercizio del diritto di difesa, configura una nullità a regime intermedio, che non può essere più rilevata dal giudice né dedotta dall'interessato, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, dopo la deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue la indeducibilità di tale vizio per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello.