(massima n. 1)
L'art. 555, comma terzo, c.p.p., nel prevedere che il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore deve essere notificato all'imputato almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, non prescrive espressamente, a differenza di quanto disposto dall'art. 412 del codice previgente, l'osservanza di tale termine a pena di nullità, pur configurandosi, peraltro, quella di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p. in quanto si tratta di disposizione concernente l'intervento dell'imputato. Tuttavia, quanto al regime di rilevabilità, la mancata osservanza del termine è riconducibile nell'ambito delle nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giacché non può essere riferita all'art. 179, comma primo, stesso codice quale nullità assoluta per «omessa citazione dell'imputato», poiché non attiene direttamente ai presupposti della vocatio in iudicium, ma solo alle condizioni perché la difesa possa esplicarsi nel modo più favorevole.