(massima n. 1)
In tema di notifica a mezzo posta del decreto di citazione, nel caso detta notifica sia stata effettuata ai sensi del comma terzo dell'art. 8 della legge 20 novembre 1998 n. 346 (per compiuta giacenza di dieci giorni del «piego» nell'ufficio postale quale conseguenza della assenza del destinatario o della mancanza, inidoneitą o assenza delle altre persone legittimate a riceverlo), poiché la suddetta disposizione di legge č stata dichiarata incostituzionale dalla competente Corte con la sentenza n. 346 del 1998, deve ritenersi realizzata una violazione del diritto di difesa con conseguente nullitą della notificazione predetta. Trattandosi di nullitą di ordine generale e quindi eccepibile e rilevabile di ufficio entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p., essa produce il suo effetto in tutti quei casi in cui la sentenza della Corte costituzionale risulti essere intervenuta prima dell'esaurimento dell'iter processuale. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione, rilevando che la declaratoria di incostituzionalitą era intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione e considerato che la doglianza della nullitą era stata prospettata dalla difesa dell'imputato sin dalla fase di appello, ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado).