(massima n. 1)
Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza espressa da soggetto detenuto permangono fino al momento in cui egli revochi il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza; sicché allorquando dichiari di volere nuovamente essere presente in udienza, il giudice deve prenderne atto, disponendo la sua traduzione per consentirgli di essere presente in giudizio. Ne consegue che la mancata presenza dell'interessato-detenuto in giudizio dovuta alla sua omessa traduzione dopo la dichiarazione di revoca della precedente rinuncia viola il suo diritto a intervenire in giudizio e trova la sua sanzione processuale negli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p. che per la stessa prescrivono quella della nullitą assoluta.