(massima n. 1)
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare immediatamente il provvedimento previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217, quale modificato dall'art. 6 della legge 29 marzo 2001 n. 134, costituisce causa di nullitą assoluta ed insanabile che investe soltanto il provvedimento che decide sull'istanza in violazione dei detti termini e non gli atti compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la sentenza di appello emessa all'esito dell'udienza nella quale era stata avanzata dall'imputato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fosse affetta da nullitą, ancorché il giudice di appello avesse provveduto nei tre giorni successivi).