(massima n. 1)
L'omissione dell'avviso al difensore di udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dą luogo a nullitą assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 1, ultima parte, c.p.p., poiché, nel procedimento disciplinato dall'art. 666 c.p.p., č prevista la partecipazione necessaria del difensore, oltre che del P.M. (Fattispecie nella quale l'avviso al difensore risultava notificato in data successiva a quella della celebrazione dell'udienza).