(massima n. 1)
Il tribunale di sorveglianza al quale, allorché il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero, sospesa l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, trasmette gli atti perché provveda all'applicazione della detenzione domiciliare; provvede de plano e senza le garanzie del contraddittorio solo ove ritenga di poter applicare la misura, mentre, in caso contrario, ha l'obbligo di seguire il rito previsto dall'art. 666 c.p.p. Ne consegue che l'inosservanza del terzo comma di tale articolo, concernente l'avviso all'interessato e al difensore della data dell'udienza e la mancata partecipazione del difensore prevista come necessaria dal quarto comma di tale articolo determinano una nullitą di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., insanabile e rilevabile di ufficio ex art. 179 stesso codice in ogni stato e grado del procedimento.