(massima n. 1)
Nel procedimento di esecuzione, qualora il giudice, dopo l'udienza di trattazione, abbia acquisito documenti non compresi tra gli atti del procedimento, non può addivenire alla pronuncia se non previa fissazione di una nuova udienza camerale, con relative comunicazioni e notificazioni, affinché le parti prendano in esame la nuova documentazione e possano rassegnare eventualmente diverse ed ulteriori conclusioni; nel caso in cui la pronuncia venga emessa sulla scorta dei suddetti documenti e senza avere provveduto ai citati adempimenti, la stessa risulta affetta da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa.