(massima n. 1)
L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 c.p.p. per la notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 stesso codice, senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale che l'imputato abbia avuto in altro modo ed in particolare per effetto di consegna di un ordine di traduzione, atto che non può essere ritenuto equivalente al primo atteso i diversi contenuti, requisiti, finalità ed effetti. (Fattispecie in cui il decreto di citazione era stato consegnato ad un sottoufficiale del carcere, mentre il detenuto, ricevuto l'ordine di traduzione, aveva dichiarato di non volere partecipare al giudizio in quanto non gli era stato consegnato il decreto di citazione).