(massima n. 1)
L'inosservanza del termine di dieci giorni prima dell'udienza di sorveglianza entro il quale deve essere notificato l'avviso dell'udienza medesima all'interessato e al suo difensore determina una nullitą assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.