(massima n. 1)
A seguito della dichiarazione di incostituzionalitą della norma contenuta nell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (nella parte in cui prevedeva la notifica «per compiuta giacenza» di dieci giorni del «piego» nell'ufficio postale), la notifica a mezzo posta all'imputato contumace contenente modifica del capo di imputazione, deve ritenersi affetta da nullitą di ordine generale, insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., che ne prevede la rilevabilitą, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.