(massima n. 2)
Poiché per la delibazione delle richieste di restituzione in termini l'art. 175, comma 4, c.p.p. non prevede che si proceda in camera di consiglio, né fa espresso riferimento alle forme di cui all'art. 127 c.p.p., è legittimo che su di esse si provveda de plano, a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in un procedimento principale in corso di svolgimento con rito camerale, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale. Ne consegue che, allorché si tratti di richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, sull'ammissibilità della impugnazione il Giudice provvede con ordinanza inaudita altera parte, in quanto la valutazione della richiesta di restituzione in termine precede il procedimento di impugnazione e il provvedimento de plano è legittimato non dall'art. 591 c.p.p., ma dalla mancata previsione generale del procedimento in camera di consiglio.