(massima n. 1)
L'imputato contumace ha diritto, se risulti provato che non ha avuto conoscenza del processo e dei provvedimenti relativi, ivi compresa la sentenza definitiva, di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione, anche se il difensore d'ufficio abbia proposto appello e ricorso per cassazione, non potendosi sostenere che la legge abbia voluto introdurre una preclusione dipendente, non dalla condotta del condannato, ma da quella del difensore d'ufficio che abbia agito a sua insaputa. (La Corte ha osservato che la disciplina della restituzione nei termini per impugnare la sentenza contumaciale prevista dall'art. 175, comma secondo, c.p.p., come modificata dalla legge n. 60 del 2006, è di natura speciale rispetto alle regole generali sulle impugnazioni, sicché ad essa non è applicabile il principio della unicità del diritto di impugnazione, per effetto del quale l'esercizio di tale diritto da parte del difensore d'ufficio preclude all'interessato, una volta scaduti i termini, di attivare il medesimo mezzo di impugnazione).