(massima n. 1)
L'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, preclude all'imputato la possibilitą di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione. La astratta configurabilitą di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe infatti, una opzione non solo mai «suggerita» dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una «ragionevole durata» al processo sulla base dei principi ricavabili dall'art. 111 Cost. e dallo stesso art. 6 C.E.D.U. (Mass. Redaz.).