(massima n. 1)
La scarcerazione dell'imputato, da parte del giudice che abbia accolto la richiesta dello stesso di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso sentenza di condanna contumaciale, opera esclusivamente con riferimento alla detenzione che ha titolo nella esecuzione di detta sentenza, restando peraltro impregiudicata l'efficacia delle eventuali misure cautelari a carico dell'imputato al momento del passaggio in giudicato della condanna, poiché, in tal caso, il riacquisto dello "status" di imputato, conseguente alla intervenuta restituzione, comporta la sottoposizione alle correlate misure cautelari.