(massima n. 1)
Costituisce forza maggiore, ai fini della remissione in termini di cui all'art. 175, comma 1 c.p.p., l'impossibilitą di conoscere l'avvenuto deposito della sentenza nel termine previsto dall'art. 544, comma 2, c.p.p. per un'erronea informazione ricevuta dalla cancelleria. Tuttavia incombe all'istante di dare la prova rigorosa di tale fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente a tale scopo la mera dichiarazione dell'istante, affermando che questi avrebbe invece dovuto provare, anche con attestazione scritta dalla cancelleria, che allo scadere dei termini di legge la sentenza non era sta ancora depositata).