(massima n. 1)
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, il termine di tre giorni fissato dall'art. 309, ottavo comma, c.p.p., al pari di quello stabilito dall'art. 127 e dalle altre disposizioni che stabiliscono il termine finale, deve essere inteso come riferibile ad unitą temporali «intere e libere», secondo quanto stabilito dall'art. 172, quinto comma, stesso codice.