(massima n. 1)
L'osservanza delle modalitā prescritte dall'art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890 per le notifiche a mezzo posta crea la presunzione che l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificato, da parte del destinatario, non sia incolpevole. Pertanto, verificandosi il detto presupposto, il giudice non č tenuto, in caso di mancata presentazione dell'imputato, a disporre la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 485 c.p.p.