(massima n. 1)
In tema di notifica del decreto di citazione all'imputato a mezzo posta, la qualifica di «incaricato» a ricevere l'atto non trova collocazione tra quelle previste dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890. La norma in questione prevede, infatti, che in mancanza del destinatario o di persona di famiglia convivente ovvero addetta al suo servizio, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, persona di cui deve essere specificata la qualità. La consegna del plico a persona semplicemente qualificatasi come «incaricata» a ricevere l'atto non può perciò ritenersi conforme alle prescrizioni di cui alla norma citata, con la conseguenza della nullità della notifica.