(massima n. 1)
La mancata osservanza degli adempimenti prescritti dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 settembre 1998 n. 346, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, recante disciplina delle notificazioni a mezzo posta, dà luogo ad una nullità afferente anche le notifiche effettuate precedentemente alla pubblicazione di detta sentenza, salvo che si sia in presenza di un rapporto esaurito; il che non può dirsi quando, trattandosi di procedimento penale, questo non sia stato ancora definito con sentenza passata in giudicato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione della corte d'appello che aveva immotivatamente respinto l'eccezione con la quale la difesa, sulla base della sopravvenuta pubblicazione della suddetta sentenza della Corte costituzionale, aveva dedotto la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato in primo grado; nullità derivante dal fatto che il piego destinato all'imputato era stato restituito all'ufficio mittente per «compiuta giacenza» senza che risultassero attestati il compimento della prescritta formalità e l'avvenuta comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del deposito del plico medesimo).