(massima n. 1)
In tema di notificazioni a mezzo posta, il disposto di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 890 del 1982 — per il quale la firma del consegnatario sull'avviso di ricevimento, se trattasi di familiare, deve essere seguita dall'indicazione di convivenza, anche se temporanea — significa che l'adempimento richiesto è sufficiente a dare la certezza legale che il contenuto dell'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, ma non esclude che essa possa essere raggiunta altrimenti, in quanto la certezza legale non può sovrapporsi alla certezza storica, privandola di significato quando l'atto abbia, comunque, raggiunto il suo scopo.