(massima n. 1)
Fra gli atti che il minore emancipato è capace di compiere con l'assistenza del curatore, l'art. 394, secondo comma, c.c. enuncia esplicitamente lo «stare in giudizio sia come attore che come convenuto». Anche da un punto di vista strettamente processuale, quindi, l'emancipato ha la capacità di stare in giudizio ed al curatore spetta soltanto l'assistenza, con la conseguenza che è solo al minore, soggetto del rapporto processuale, che spetta il diritto di proporre impugnazione e non al curatore che, non essendo il rappresentante, potrebbe agire in giudizio soltanto facendo valere nel processo in proprio nome un diritto altrui, cioè quale sostituto processuale: il che è escluso, in quanto la sostituzione processuale non è ammessa se non nei casi espressamente previsti dalla legge.