(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il provvedimento con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare di rimozione di un tutore, trattandosi di provvedimento che si configura, anche sotto l'aspetto sostanziale, come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, dato che, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo (il diritto dell'interdetto a ricevere la protezione assicurata dall'ordinamento con la tutela), non statuisce su di esse risolvendo conflitti con attitudine al giudicato, ma realizza un atto di gestione di interesse altrui, reso sulla base di un apprezzamento sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione ovvero in base al riesame di quelli già considerati. Né la decisorietà di tale provvedimento può discendere dall'art. 350 c.c., il quale fa derivare dalla rimozione l'incapacità ad assumere in futuro funzioni di tutore, atteso che tali funzioni non integrano un diritto, ma costituiscono un servizio, ed atteso che detta incapacità si esaurisce in una regola per le scelte demandate al giudice nell'esclusivo interesse del tutelando.